Art. 5.
(Competenze regionali).

      1. Alle regioni compete lo sviluppo e la diffusione dell'attività di danza nell'ambito del territorio di competenza, attraverso il sostegno agli organi pubblici e privati di produzione, di distribuzione e di formazione professionale non riconosciuti di prioritario interesse nazionale.
      2. Alle regioni compete, inoltre, in attuazione del principio del concorso con lo Stato, il sostegno delle attività di danza di prioritario interesse nazionale.
      3. Alle regioni competono altresì la costituzione di un patrimonio per l'edilizia finalizzata alla danza e la realizzazione di nuovi spazi per le attività di danza.

 

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      4. Alle regioni compete inoltre:

          a) promuovere le iniziative di danza a carattere di festival, anche in concorso con lo Stato, tenendo in specifico conto quelle realizzate presso luoghi di particolare importanza turistica;

          b) sostenere con propri ed adeguati finanziamenti tutte le altre attività per le quali non sia previsto il concorso fra lo Stato e le regioni;

          c) organizzare l'attività di danza a livello locale secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e successive modificazioni.

      5. Alle province, ai comuni e ad altri enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, spettano le funzioni nel settore della danza di carattere esclusivamente locale. In particolare, essi esercitano le funzioni nel settore della danza riconosciute ed attribuite in via generale ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, e successive modificazioni.